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Documento ufficiale

Lo statuto

Statuto dell’Associazione

“ASSOCIAZIONE CUOCHI E PASTICCERI DI TORINO DAL 1722”

Costituzione, denominazione e sede

art 1

1. È costituita conformemente alla Carta costituzionale, al Codice civile, e del D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 e ss.mm.ii. ‘Codice del Terzo Settore’ (d’ora in avanti Codice), l’Associazione “ASSOCIAZIONE CUOCHI E PASTICCERI DI TORINO DAL 1722” siglabile “ACT” e di seguito indicata come Associazione.

2. La denominazione dell’Associazione sarà automaticamente integrata dall’acronimo APS (Associazione di Promozione Sociale) solo successivamente e per effetto dell’iscrizione dell’Associazione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

3. L’Associazione ha sede legale nel Comune di Torino. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, se avviene all’interno dello stesso Comune, e deve essere comunque comunicato entro 30 (trenta) giorni dal verificarsi dell’evento agli Enti gestori di Pubblici Registri, presso i quali l’organizzazione è iscritta.

4. L’Associazione può costituire, con delibera del Consiglio Direttivo, sezioni territoriali in altre regioni italiane e/o all’estero.

5. Tali sezioni, previo parere favorevole del Consiglio Direttivo, possono dotarsi di autonomia giuridica e patrimoniale, nel rispetto delle finalità e dei principi dello statuto dell’Associazione.

6. Le modalità di funzionamento, i rapporti con l’Associazione e l’eventuale autonomia giuridica delle sezioni saranno disciplinati da apposito regolamento approvato dal Consiglio Direttivo.

7. La durata dell’Associazione non è predeterminata ed essa può essere sciolta con Delibera dell’Assemblea straordinaria con la maggioranza prevista all’art. 12.

Scopi e finalità

art 2

1. L’Associazione è apartitica, aconfessionale, a struttura democratica, senza scopo di lucro ed ha finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, opera anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali.

2. L’Associazione persegue le seguenti specifiche finalità:
• promuovere l’educazione alimentare ed il benessere, diffondendo conoscenze, abitudini e comportamenti alimentari sani fin dalla prima infanzia, al fine di sensibilizzare a stili di vita equilibrati e promuovere la tutela del diritto alla salute;
• promuovere la sostenibilità ambientale e la riduzione degli sprechi attraverso pratiche alimentari consapevoli e responsabili;
• promuovere, valorizzare e tutelare la cultura enogastronomica tipica del territorio, con particolare attenzione ai prodotti locali, alle tradizioni culinarie, alle pratiche sostenibili e alla salvaguardia del patrimonio immateriale legato al cibo e al vino;
• contribuire al contrasto della povertà alimentare e all’inclusione sociale e lavorativa di persone e famiglie in situazione di difficoltà;
• prevenire e contrastare fenomeni di bullismo e disagio giovanile utilizzando l’arte culinaria come strumento educativo, socializzante, di inclusione sociale, di crescita personale, di valorizzazione e acquisizione delle competenze;
• sostenere realtà pubbliche e private che operano a favore di persone e comunità che si trovano in situazioni di necessità.

Attività

art 3

1. Per la realizzazione delle finalità di cui all’art. 2 e al fine di sostenere l’autonoma iniziativa della collettività che concorre a perseguire il bene comune, l’Associazione si propone, ai sensi dell’art. 5 del Codice, di svolgere in via esclusiva o principale ed in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l’esercizio, una o più attività di interesse generale:
• lettera d): educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
• lettera e): interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell’ambiente e all’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell’attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281, nonché alla produzione, all’accumulo e alla condivisione di energia da fonti rinnovabili a fini di autoconsumo, ai sensi del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199;
• lettera i): organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
• lettera k): organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
• lettera l): formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
• lettera p): servizi finalizzati all’inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all’articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all’articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;
• lettera u): beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
• lettera w): promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all’articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all’articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Nello specifico, a titolo esemplificativo, l’Associazione intende svolgere:
• realizzazione di corsi di cucina che approfondiscano ed insegnino la cultura culinaria del nostro territorio e non solo, valorizzando la filiera corta, promuovendo l’uso del biologico a km zero e la riduzione degli sprechi alimentari;
• organizzazione di attività culturali, seminari, convegni, laboratori, anche esperienziali, eventi, festival, feste quali momenti di sensibilizzazione e approfondimento su tematiche afferenti alla pratica culinaria, all’adozione di sani stili di vita, alla realizzazione di eventi di socializzazione, che celebrino, inoltre, la cucina locale e internazionale, favorendo l’incontro tra diverse culture e rafforzando il senso di comunità, oltre a fungere da veicolo educativo per imparare di più sulle tradizioni culinarie di vari paesi;
• organizzazione di workshops in collaborazione con aziende e piccoli produttori locali per promuovere e diffondere la cultura enogastronomica con degustazioni e abbinamenti cibo-vino;
• realizzazione di attività didattiche e laboratoriali all’interno delle scuole di ogni ordine e grado, che insegnino a bambini e ragazzi l’importanza di una dieta sana e bilanciata, con l’uso di ingredienti locali e stagionali, favorendo, inoltre, l’acquisizione di competenze pratiche e trasversali;
• realizzazione di esperienze enogastronomiche, predisponendo lo sviluppo di itinerari, visite a vigneti e cantine, degustazioni, tour gastronomici, percorsi attraverso mercati, ristoranti, e produttori locali per assaporare piatti tipici e specialità regionali;
• preparazione di pasti nutrienti e bilanciati destinati a persone e famiglie in difficoltà economiche e loro distribuzione anche attraverso enti del privato sociale;
• organizzazione di corsi e laboratori di cucina rivolti a persone in difficoltà, come disabili, anziani, donne vittime di violenza, disoccupati, persone extracomunitarie, con difficoltà ad inserirsi nella vita sociale e lavorativa, che promuovano lo sviluppo di abilità pratiche, l’acquisizione di competenze tecniche spendibili nel mondo del lavoro e che stimolino l’autostima, la socializzazione e il benessere;
• organizzazione di corsi e laboratori di cucina rivolti ai giovani, con particolare attenzione a soggetti in situazioni di fragilità sociale, economica o culturale che educhino al lavoro di squadra, al rispetto reciproco, alla gestione nonviolenta dei conflitti, alla gestione del tempo e delle emozioni, valorizzando, inoltre, le rispettive competenze;
• collaborare con le agenzie del lavoro del territorio per facilitare l’orientamento e l’inserimento nel mondo del lavoro di soggetti svantaggiati;
• fornire contributi economici e materiali a enti pubblici e privati che operano per il bene della collettività;
• collaborazioni con Enti pubblici e privati, Istituti scolastici, realtà del privato sociale, centri di aggregazione giovanile e produttori locali.

2. L’Associazione, inoltre, può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall’art. 6 del Codice. La loro individuazione potrà essere operata su proposta del Consiglio Direttivo e approvata in Assemblea dei Soci. Nel caso l’Associazione eserciti attività diverse, il Consiglio Direttivo dovrà attestare il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio ai sensi dell’art. 13, comma 6, del Codice.

3. Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte dall’Associazione in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati.

4. L’attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall’Associazione tramite la quale svolge l’attività soltanto le spese, preventivamente autorizzate, effettivamente sostenute e documentate, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall’Assemblea dei soci dell’Associazione. Sono in ogni caso vietati i rimborsi spese di tipo forfetario.

5. Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell’articolo 46 del DPR n. 445/2000, purché non superino l’importo stabilito dall’organo sociale competente il quale delibera sulle tipologie di spesa e sulle attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso, secondo quanto previsto dall’art. 17 del Codice.

6. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’Associazione di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

7. L’Associazione ha l’obbligo di assicurare i propri volontari ai sensi dell’art. 18 del Codice.

8. L’Associazione può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall’articolo 17 comma 5 del Codice, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell’attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al venti per cento del numero degli associati.

Patrimonio e risorse economiche

art 4

1. Il patrimonio dell’Associazione, costituito da beni mobili ed immobili, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate, è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria, ai fini dell’esclusivo perseguimento delle proprie finalità.

2. L’Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da:
• quote associative e contributi degli aderenti e di privati;
• finanziamenti del Fondo sociale europeo e ad altri finanziamenti europei per progetti finalizzati al raggiungimento degli obiettivi istituzionali e per il sostegno alle attività dell’Associazione;
• erogazioni liberali di associati e di terzi;
• entrate derivanti da contributi e/o convenzioni con le amministrazioni pubbliche;
• eredità, donazioni e legati con beneficio d’inventario;
• attività di raccolta fondi (ai sensi dell’art. 7 d.lgs 117/2017 e ss.mm.ii.);
• rendite patrimoniali;
• ogni altra entrata o provento compatibile con le finalità dell’associazione e riconducibile alle disposizioni del Codice e ss.mm.ii.;
• attività diverse di cui all’art. 6 del Codice e ss. mm. ii. (purché siano secondarie e strumentali);

3. L’esercizio sociale dell’Associazione ha inizio il 1° gennaio e termine il 31 dicembre di ogni anno.

4. Al termine di ogni esercizio il Consiglio direttivo redige il bilancio consuntivo e lo sottopone per l’approvazione all’Assemblea dei soci entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell’esercizio. Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell’Associazione, almeno 8 (otto) giorni prima dell’assemblea e può essere consultato da ogni associato.

5. È fatto obbligo di reinvestire l’eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

6. È fatto divieto di distribuire anche in forme indirette, gli eventuali utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate dell’Associazione a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Soci

art 5

1. Ai sensi dell’art. 35 del Codice il numero dei soci è illimitato. Possono fare parte dell’Associazione tutte le persone fisiche (in numero non inferiore a sette) che condividono gli scopi e le finalità dell’organizzazione e si impegnano spontaneamente per la loro attuazione.

2. l’adesione all’Associazione è a tempo indeterminato, fatto salvo il diritto di recesso di cui all’art. 6. In ogni caso è esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Criteri di ammissione ed esclusione dei Soci

art 6

1. L’ammissione di un nuovo socio è regolata in base a criteri non discriminatori per motivi di genere, etnici, razziali, culturali, politici o religiosi. Viene decisa dal Consiglio Direttivo a seguito della presentazione di una richiesta scritta, contenente l’impegno del richiedente ad attenersi al presente Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi dell’Associazione. Il Consiglio Direttivo delibera l’ammissione o il rigetto dell’istanza alla prima riunione utile dalla presentazione della domanda.

2. Avverso l’eventuale reiezione dell’istanza, che deve essere sempre motivata e comunicata all’interessato, entro 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione, è ammesso ricorso all’Assemblea dei soci.

3. Il ricorso all’Assemblea dei soci è ammesso entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della relativa comunicazione.

4. Il Consiglio Direttivo comunica l’ammissione agli interessati e cura l’annotazione dei nuovi aderenti nel libro soci dopo che gli stessi avranno versato la quota stabilita dall’Assemblea.

5. All’atto del rilascio della tessera sociale il richiedente, ad ogni effetto, acquisisce la qualifica di socio, che è intrasmissibile.

6. La qualifica di socio si perde per recesso od esclusione. Le dimissioni da socio devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo. L’esclusione di un socio viene deliberata dall’Assemblea dei soci, su proposta del Consiglio Direttivo, dopo che gli sono stati contestati per iscritto gli addebiti che gli vengono mossi, consentendogli facoltà di replica. L’esclusione viene deliberata nei confronti del socio che:
• non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi dell’Associazione;
• senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento della quota associativa annuale;
• svolga attività contrarie agli interessi dell’Associazione;
• in qualunque modo arrechi danni gravi, anche morali, all’Associazione.

7. L’esclusione diventa operante dall’annotazione nel libro soci.

8. La perdita della qualifica di associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all’interno dell’Associazione sia all’esterno per designazione o delega.

9. Il socio cessato o escluso deve adempiere agli obblighi assunti sino al momento dell’operatività della cessazione o dell’esclusione.

10. In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo l’associato o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso della quota associativa annualmente versata, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione.

Diritti e Doveri dei Soci

art 7

1. Tutti i soci godono degli stessi diritti e doveri di partecipazione alla vita dell’Associazione ed alla sua attività.

2. I soci hanno diritto:
• di partecipare a tutte le attività promosse dall’Associazione, ricevendone informazioni e avendo facoltà di verifica, nei limiti e modalità stabiliti dalla legislazione vigente, dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti dell’Associazione;
• di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
• di esprimere il proprio voto in ordine all’approvazione delle deliberazioni degli organi associativi, degli eventuali regolamenti e di modifiche allo statuto;
• di consultare i libri sociali presentando richiesta scritta al Consiglio Direttivo entro le limitazioni imposte dalle direttive sulla privacy.

3. I soci sono tenuti:
• all’osservanza dello statuto, del regolamento e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
• a mantenere sempre un comportamento non contrario agli interessi dell’Associazione;
• al pagamento nei termini della quota associativa.

Quota associativa

art 8

1. I soci devono corrispondere, entro il termine del 31 gennaio di ogni anno, la quota associativa annuale nell’importo stabilito dall’Assemblea dei soci. La quota associativa è intrasmissibile e non restituibile.

2. L’adesione all’Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborsi ulteriori oltre al versamento di cui sopra, ma è facoltà degli aderenti effettuare contributi ulteriori rispetto alla quota associativa annuale.

Organi dell’Associazione

art 9

Sono organi dell’Associazione:
• Assemblea dei soci;
• Consiglio Direttivo;
• Presidente;
• Organo di controllo;
• Soggetto incaricato della revisione legale dei conti.

Assemblea dei Soci

art 10

1. L’Assemblea dei soci è l’organo sovrano dell’Associazione, ne regola l’attività ed è composta da tutti i soci. L’Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria l’Assemblea convocata per la modifica dello Statuto oppure per lo scioglimento la fusione, la scissione, la trasformazione dell’Associazione, è ordinaria in tutti gli altri casi.

2. L’Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente, inoltre dovrà essere convocata quando il Consiglio Direttivo ne ravvisa la necessità oppure quando ne è fatta richiesta motivata da almeno 1/10 (un decimo) degli associati aventi diritto di voto.

3. La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica con comprovata ricezione, con 8 (otto) giorni di anticipo e deve contenere l’ordine del giorno, il luogo, la data e l’orario della prima convocazione e della seconda convocazione. Quest’ultima deve avere luogo in un giorno diverso. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci. L’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o dal Vicepresidente (ove previsto) o da altro socio appositamente eletto in sede assembleare. In caso di necessità l’Assemblea può eleggere un segretario. Le delibere assunte dall’Assemblea vincolano tutti i soci anche assenti o dissenzienti. Le discussioni e le deliberazioni dell’Assemblea sono riportate in un verbale redatto da un componente dell’Assemblea appositamente eletto o dal Segretario che lo sottoscrive insieme al Presidente.

4. Hanno diritto di voto in Assemblea tutti gli associati iscritti da almeno tre mesi nel libro dei soci che siano in regola con il pagamento della quota associativa annuale.

5. Gli associati possono intervenire in Assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione ovvero esprimere il proprio voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l’identità dell’associato che partecipa e vota.

6. Ciascun associato dispone del voto singolo. Non sono previste deleghe.

Assemblea Ordinaria dei Soci

art 11

1. L’Assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non votano.

2. Le deliberazioni dell’Assemblea sono valide quando vengono approvate dalla maggioranza degli associati presenti o rappresentati.

3. L’Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell’esercizio finanziario.

4. L’Assemblea ordinaria:
• approva il bilancio ai sensi dell’art. 13 del Codice e la relazione di attività;
• discute ed approva i programmi di attività;
• elegge i componenti del Consiglio Direttivo approvandone preventivamente il numero e li revoca;
• elegge e revoca i componenti dell’Organo di controllo; (se previsto)
• nomina e revoca il Soggetto incaricato della revisione legale dei conti; (se previsto)
• delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
• approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;
• ratifica la sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo dimissionari, decaduti o deceduti deliberata dal Consiglio Direttivo attingendo dalla graduatoria dei non eletti;
• approva l’eventuale regolamento e le sue variazioni;
• delibera sulla quota associativa annuale e sugli eventuali contributi straordinari;
• delibera sull’esclusione degli associati;
• delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo ed attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
• delibera sui ricorsi in caso di reiezione della domanda di ammissione di nuovi associati;
• delega il Consiglio direttivo a compiere tutte le azioni necessarie a realizzare gli obiettivi definiti dall’Associazione;
• determina i limiti di spesa ed i rimborsi massimi previsti per gli associati che prestano attività di volontariato. Tali spese devono essere opportunamente documentate, nelle modalità previste dall’art. 3 del presente Statuto;
• delibera sull’esercizio e sull’individuazione di eventuali attività diverse ai sensi dell’art. 3 del presente Statuto.

5. Le deliberazioni assembleari devono essere rese disponibili agli associati ed inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell’Assemblea tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

Assemblea Straordinaria dei Soci

art 12

1. La convocazione dell’Assemblea straordinaria si effettua con le modalità previste dall’ art. 10.

2. Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci, in proprio o per delega, sia in prima che in seconda convocazione.

3. L’Assemblea straordinaria dei soci approva eventuali modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto, la fusione, la scissione, la trasformazione con la presenza, in proprio o per delega, della maggioranza più uno dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti sia in prima che in seconda convocazione.

Consiglio Direttivo

art 13

1. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 (tre) sino a un massimo di 11 (undici) consiglieri, scelti in maggioranza tra i soci, che rimangono in carica 4 (quattro) anni e sono rieleggibili; si applica l’articolo 2382 del Codice civile.

2. L’Assemblea, che procede alla elezione, determina preliminarmente il numero di consiglieri in seno all’eligendo Consiglio Direttivo.

3. Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri, a maggioranza assoluta dei voti, il Presidente, il Vicepresidente, il Tesoriere, il Segretario.

4. Il Tesoriere cura la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese dell’Associazione, ed in genere ogni atto contenente un’attribuzione o una diminuzione del patrimonio dell’Associazione; cura la tenuta del libro cassa e di tutti i documenti che specificatamente riguardano il servizio affidatogli dal Consiglio Direttivo.

5. In caso di morte, dimissioni o esclusione di consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvede alla loro sostituzione utilizzando l’elenco dei non eletti: la sostituzione va ratificata dalla successiva Assemblea ordinaria e rimangono in carica sino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo. In caso di mancanza od esaurimento dell’elenco dei non eletti, o loro indisponibilità l’Assemblea provvede alla surroga mediante elezione.

6. Nel caso in cui decada oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo, l’Assemblea provvede tramite elezione al rinnovo dell’intero organo.

7. Ai consiglieri possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e rendicontate relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle attività per conto dell’Associazione, entro il massimo stabilito dall’Assemblea dei soci.

8. Il Consiglio Direttivo è responsabile verso l’Assemblea della gestione operativa, attua i mandati e le decisioni dell’Assemblea ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione, fatti salvi quelli che la legge e lo statuto attribuiscono all’Assemblea. In particolare, esso svolge le seguenti attività:
• attua tutte le deliberazioni dell’Assemblea;
• redige e presenta all’Assemblea il bilancio ai sensi dell’art. 13 del Codice e la relazione di attività;
• delibera sulle domande di nuove adesioni;
• sottopone all’Assemblea le proposte di esclusione dei soci;
• sottopone all’approvazione dell’Assemblea le quote sociali annue per gli associati e gli eventuali contributi straordinari;
• approva l’ammontare dei compensi per le eventuali prestazioni retribuite che si rendano necessarie ai fini del regolare funzionamento delle attività dell’Associazione;
• delibera i rimborsi previsti per gli associati che prestano attività di volontariato. Tali spese devono essere opportunamente documentate, nelle modalità previste dall’art. 3 del presente Statuto;
• propone l’esercizio e l’individuazione di eventuali attività diverse ai sensi dell’art. 3 del presente Statuto;
• ha facoltà di costituire Comitati, a cui partecipano gli associati o esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti.

9. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente o, in assenza di quest’ultimo, da un membro eletto allo scopo dal Consiglio Direttivo.

10. Il Consiglio Direttivo è convocato dal presidente almeno 4 (quattro) volte l’anno, e tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno la metà più uno dei suoi componenti.

11. La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica, con 5 (cinque) giorni di anticipo e deve contenere l’ordine del giorno, il luogo, la data e l’orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio Direttivo.

12. I membri del Consiglio Direttivo possono intervenire anche mediante mezzi di telecomunicazione ovvero esprimere il proprio voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l’identità dell’amministratore che partecipa e vota.

13. I verbali delle sedute del Consiglio Direttivo, redatti a cura del segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, devono essere trascritti nel Libro Verbali delle riunioni e Deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura del Consiglio medesimo.

14. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo. Le deliberazioni sono valide con il voto della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti, il voto del Presidente prevale e vale doppio.

15. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si provi che i terzi ne erano a conoscenza.

Presidente

art 14

1. Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo nel suo seno.

2. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Associazione di fronte a terzi ed in giudizio; cura l’attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo; sovrintende a tutte le attività dell’Associazione; ha la facoltà di aprire conti correnti per conto dell’Associazione; convoca e presiede il Consiglio Direttivo del cui operato è garante di fronte all’Assemblea; convoca l’Assemblea dei soci.

3. In caso di assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vicepresidente.

4. Il Presidente, in caso di urgenza, assume i poteri del Consiglio Direttivo e adotta i provvedimenti necessari, convocando contestualmente il Consiglio per la loro approvazione: i provvedimenti urgenti del Presidente vengono esaminati obbligatoriamente dal Consiglio Direttivo alla prima riunione utile.

Organo di controllo

art 15

1. Qualora se ne ravvisi la necessità, e nei casi previsti per legge ai sensi dell’art. 30 Codice viene nominato dall’Assemblea un organo di controllo anche monocratico.

2. L’Organo di controllo vigila sull’osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del Codice legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare, inoltre, al superamento dei limiti di cui all’art. 31 comma 1 del D.Lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti, nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti. In tal caso, l’Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell’apposito registro.

3. L’Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all’articolo 14 del suddetto Codice. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

4. L’Organo di controllo dura in carica 4 (quattro) anni e può essere rinominato.

5. I componenti dell’Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Il Soggetto incaricato della revisione legale dei conti

art 16

1. Qualora se ne ravvisi la necessità o sia previsto per legge, ai sensi dell’art. 31 Codice, l’Assemblea nomina il Soggetto incaricato della revisione legale dei conti, il quale può essere o una persona fisica oppure un collegio.

2. Non possono essere eletti revisori contabili i membri del Consiglio Direttivo.

3. Nel caso in cui il Soggetto incaricato della revisione legale dei conti sia un Collegio, lo stesso è composto di tre membri effettivi e da due supplenti. Il Presidente del Collegio dei Revisori dei conti è eletto dal Collegio stesso tra i suoi membri effettivi.

4. Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti dura in carica 4 (quattro) anni e può essere rinominato.

5. Il Soggetto incaricato della revisione legale dei conti controlla l’amministrazione dell’Associazione, può assistere alle riunioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo senza diritto di voto, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili e certifica la corrispondenza del bilancio consuntivo alle risultanze delle scritture contabili.

Presidente onorario

art 17

1. Il Presidente Onorario può essere nominato dall’Assemblea per eccezionali meriti acquisiti in attività a favore dell’Associazione.

2. Il Presidente Onorario, se socio, ha tutti i diritti e i doveri degli altri soci dell’Associazione.

Comitati Tecnici

art 18

1. Nell’ambito delle attività approvate dall’Assemblea dei soci, il Consiglio Direttivo ha facoltà di costituire Comitati Tecnici cui partecipano gli associati o esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti, oppure con funzione consultiva in merito a progetti che l’Associazione intende promuovere. Il Consiglio Direttivo stabilisce gli ambiti di azione e le linee di intervento del Comitato e ne nomina il coordinatore.

Libri sociali

art 19

1. È obbligatoria la tenuta dei seguenti libri sociali:
• il libro dei soci;
• il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee;
• il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e di eventuali altri organi sociali.

È altresì obbligatoria la tenuta del registro dei volontari.

Scioglimento

art 20

1. L’Assemblea straordinaria può decidere lo scioglimento dell’Associazione con voto favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi diritto di voto. In caso di scioglimento l’Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione ai sensi dell’art. 9 del D. Lgs n. 117/2017.

2. In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione, dell’Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del competente ufficio regionale afferente al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (di cui all’art. 45, comma 1 del Codice), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore.

3. Il suddetto parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l’Associazione è tenuta ad inoltrare al predetto ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

4. L’obbligatorietà del parere vincolante di cui al comma 2 avrà efficacia dall’operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Norme finali

art 21

1. Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente Statuto valgono le norme del Codice civile, del Codice e relativi decreti attuativi, della normativa nazionale e regionale in materia.